Dichiarazione di conformità impianti (DM 37 08): quando e richiesta e chi deve rilasciarla?

La Dichiarazione di Conformità alla regola d’arte è un documento che l’installatore è obbligato a rilasciare qualora realizzi un impianto tra quelli elencati all’art. 1 comma 2 del d.m. 37/08, decreto che di fatto sostituisce la famosa legge 46/90.

Con la Dichiarazione di conformità, che in gergo tecnico è conosciuta anche come DICO, l’installatore certifica che l’impianto è stato realizzato seguendo la regola dell’arte , quindi in poche parole che rispetta gli standard di qualità e sicurezza.

In quest’articolo scopriremo quando è obbligatorio
rilasciare la DICOgli allegati che essa deve contenere,
soggetti abilitati al rilascio della certificazione impianti e cosa fare nel caso di un impianto senza certificazione.

Dichiarazione di Conformità: per quali impianti è richiesta?

Nell’articolo 1 del Decreto Ministeriale 37/08 si definisce l’ambito di applicazione e la classificazione degli impianti soggetti al decreto stesso. In particolare  bisogna rilasciare la dichiarazione di conformità  qualora si realizzi all’interno di edifici, indipendente dalla destinazione d’uso dell’edificio stesso, uno dei seguenti impianti:

a) Tutti gli impianti di produzione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell’energia elettrica. Rientrano in questa categoria anche gli impianti per l’automazione di porte e dei cancelli, nonché gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche.

b) Gli impianti radiotelevisivi, l’installazione delle antenne e gli impianti elettronici in genere.

c) Gli impianti di riscaldamento, climatizzazione e condizionamento, oltre agli impianti per la ventilazione dei locali e l’evacuazione di eventuali fumi e condense.

d) Gli impianti idrici e sanitari.

e) Gli impianti per la distribuzione e l’utilizzo del gas.

f) Gli impianti per il sollevamento delle persone, quindi ascensori, montacarichi e scale mobili;

g) Gli impianti di protezione antincendio.

Il rilascio della DICO è sempre necessaria nel caso in cui si installi un nuovo impianto, ma anche in caso di manutenzione straordinaria o ampliamento di un impianto esistente, in questi ultimi due casi la Dichiarazione di conformità farà riferimento solamente alla parte di impianto modificata. In presenza di manutenzione ordinaria non è necessario il rilascio della certificazione alla regola d’arte.

Quali allegati deve contenere la dichiarazione di conformità?

La Dichiarazione di Conformità non è costituita solamente da un documento (in foto il fac-simile della dichiarazione), ma da un insieme di documenti e più precisamente:

  • Il progetto dell’impianto, redatto da un professionista iscritto all’albo nei i casi stabiliti dall’Art. 5 del DM 27/08 o dallo stesso installatore negli altri casi (in questa seconda ipotesi basterà ad esempio lo schema planimetrico ed una relazione descrittiva degli impianti)
  • La relazione con le tipologie dei materiali, anche detta elenco dei materiali utilizzati nella costruzione dell’impianto stesso;
  • Riferimenti a dichiarazioni di conformità precedenti, se presenti per l’edificio;
  • Il certificato di iscrizione alla camera di commercio dell’impresa che effettua l’installazione dell’impianto stesso, oppure copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali se rilasciato da un professionista.

Per avere un’idea della struttura di una Dichiarazione di Conformità, è possibile visionare questo fac-simile presente sulla pagina del Dipartimento di Ingegneria Elettrica dell’Università di Palermo. L’immagine qui sotto raffigura un fac-simile della sola dichiarazione di conformità impianti.

Quali i requisiti per poter rilasciare la Dichiarazione di Conformità al dm 37 08?

Le imprese abilitate al rilascio della dichiarazione di conformità devono essere iscritte al registro delle imprese o all’albo artigiani ed avere al loro interno un soggetto in possesso dei “requisiti tecnico-professionali“, che consistono in esperienza o in studi specifici per il settore degli impianti.

I requisiti professionali sono definiti all’art. 4 del dm 37 08 e qui di seguito riportati:

  • diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito in un università statale o legalmente riconosciuta;
  • diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo
    con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all’articolo 1, ma solo dopo aver prestato  per due anni consecutivi presso un’impresa che già poteva redigere le DICO, per impianti non soggetti a obbligo di progetto di un professionista);
  • Chi è in possesso di altro attestato tecnico, ma solo se ha lavorato presso un’impresa specifica per quattro anni consecutivi.

Esistono altre forme di acquisizione, per approfondimenti si rimanda all’art. 3 del dm 37 08.

Il committente dell’impianto, nel caso esso ricada nel campo di applicazione del dm 37 08  ha l’obbligo rivolgersi ad  un’impresa abilitata: come accertarsene?

Basta chiedere prima dell’esecuzione della stipula del contratto, o dei lavori qualora il contratto non fosse previsto, una copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali. In questo modo si è sicuri di non incorrere in sanzioni per aver affidato i lavori ad aziende non abilitati all’installazione degli impianti.

Cosa fare se manca la dichiarazione di conformità?

Dipende dall’anno di realizzazione dell’impianto.

Gli impianti elettrici costruiti prima del 13 marzo 1990, cioè prima dell’entrata in vigore della legge 46/90, si considerano adeguati se dotati di interruttore magnetotermico differenziale da 30 mA o in generale sono dotate di protezione dai sovraccarichi e dai contatti diretti a monte dell’impianto. Se l’impianto non ha questi requisiti, basta installare un interruttore magnetotermico differenziale e ottenere la dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico alla regola dell’arte. Se invece ha già i requisiti minimi si può incaricare un installatore o un professionista o un installatore per la verifica dell’impianto con il conseguente rilascio della “Dichiarazione di rispondenza” (maggiori dettagli).

Se l’impianto è stato realizzato dopo l’entrata in vigore delle lagge 46/90 e prima dell’entrata in vigore del dm 37 08 è possibile certificare i requisiti della regola dell’arte attraverso il rilascio della “dichiarazione di rispondenza”.

Per gli impianti costruiti dopo l’entrata in vigore del dm 37 08 non ci sono alternative alla dichiarazione di conformità.

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